Art. 5

Attribuzione di funzioni

In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento. 3. Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento. 4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio. 5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'. 6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento. 7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;109#art-5

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