Art. 2

Competenze.

In vigore dal 13 lug 1994
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti finalizzati ad assicurare l'applicazione delle seguenti leggi, per quanto attiene alle competenze attribuite al Ministro per gli affari sociali: a) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: 'Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminosè; b) legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: 'Legge-quadro sul volontariatò; c) legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappatè. 2. Il Dipartimento provvede, altresì, ai seguenti adempimenti, relativi alle materie delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti: a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione; b) l'adozione delle necessarie iniziative legislative e sociali in materia di politiche in favore della famiglia coordinando, sul piano generale, le attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici; c) il coordinamento delle iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia, in particolare tramite la verifica dell'attuazione della 'dichiarazione mondiale dell'ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzià, nonché della legge 27 maggio 1991, n. 176, la creazione di un osservatorio nazionale sui problemi dei minori e la elaborazione di una proposta di uno statuto dei diritti del minore; d) la definizione di nuove politiche di intervento a favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le iniziative delle amministrazioni statali e gli altri enti pubblici; e) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della terza età; f) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di associazionismo sociale anche mediante il coordinamento dell'attività di amministrazioni statali, locali ed enti pubblici; g) il coordinamento delle iniziative di amministrazioni ed istituzioni competenti volte all'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali anche in coordinamento con le organizzazioni di volontariato; h) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; l'attività di documentazione relativa ai progetti, l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative nonché la gestione del Fondo e delle attività connesse; i) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza; l) il coordinamento delle iniziative in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari nonché degli interventi straordinari a carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia; il promovimento di attività conoscitive sul fenomeno dell'immigrazione in Italia e negli altri Paesi europei e la partecipazione con funzioni di supporto a commissioni di studio su aspetti normativi dell'immigrazione; m) la definizione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva erogazione dai servizi sociali; n) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche del benessere sociale, l'informazione sullo stato delle iniziative relative alle politiche sociali, ai criteri di spesa e ai relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca dati di intesa con l'ISTAT, con le modalità e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1993, n. 39; o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste e l'organizzazione degli anni europei e/o internazionali indetti nelle tematiche rientranti nella competenza del Ministro per gli affari sociali; p) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative per la tutela dei consumatori, d'intesa con le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli settori di attività; q) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero con particolare riguardo ai programmi della Unione europea, alla Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri. 3. Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene agli affari generali e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento stesso; alle relazioni con il pubblico e a tutte le informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti nonché agli altri adempimenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; alle informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione; all'organizzazione e alle attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento del segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, agli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;109#art-2

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