Art. 1
In vigore dal 19 mar 1989
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1988, n. 325;
Ritenuto opportuno che il periodo di tempo di trenta giorni per l'invio delle domande di trasferimento, previsto dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, venga ampliato a sessanta giorni;
Visto l', comma 4, della legge 29 dicembre 1988,
n. 554;
Decreta:
.
Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, è sostituito dal seguente:
"2. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale risultato in esubero in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 o che si prevede risulti tale nel corso del 1989, fa pervenire alle amministrazioni di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, domanda di mobilità per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-01;96#art-1