Art. 1

Approvazione del piano quinquennale di disinquinamento

In vigore dal 9 set 1988
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 21491 in data 9 giugno 1987, a seguito della quale è stata presentata istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 349/1986, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per il territorio che include il bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, nonché la documentazione allegata a dimostrazione delle gravi condizioni di inquinamento del citato bacino idrografico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del I› ottobre 1987, con la quale il bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 349/1986; Considerato che, con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente è stato richiesto di predisporre, di intesa con la regione Lombardia, il piano di disinquinamento per il risanamento del predetto bacino idrografico che - previa ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché delle fonti inquinanti significative - definisse la tipologia, la fattibilità ed i costi degli interventi di risanamento; Visto il protocollo di intesa stipulato fra il Ministro dell'ambiente e la regione Lombardia in data 12 ottobre 1987, con il quale sono state definite le modalità di elaborazione del citato piano di disinquinamento; Visto che gli studi e indagini effettuate dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione Lombardia, per l'elaborazione del citato piano di disinquinamento hanno dimostrato che la maggior parte dell'area in questione è soggetta allo sversamento di imponenti carichi inquinanti non depurati nell'acqua, nel suolo e nell'aria, nonché ad importanti emissioni sonore, con grave pregiudizio della qualità dell'ambiente e della vita, e che sono necessarie alcune variazioni dei confini dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale al fine di includere tutti i comuni afferenti in qualche misura al bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona, Seveso e ai loro affluenti; Visti gli importanti risultati conseguiti dalla regione Lombardia, a livello conoscitivo, con l'avvio del catasto dei rifiuti e con il catasto delle emissioni atmosferiche e degli scarichi idrici, nonché, a livello normativo, con norme regionali consistenti in particolare: nella legge 30 novembre 1983, n. 86, sul piano generale delle aree regionali protette; nella delibera consiliare III/2088 del 27 marzo 1985, sul piano regionale di risanamento delle acque; nella legge 28 giugno 1988, n. 37, concernente il piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi; Viste le rilevanti risorse già investite dallo Stato, dalla regione, dagli enti locali, al fine di realizzare un miglioramento della situazione ambientale nell'area in questione, e visto, in particolare, che: lo Stato ha concesso nel 1988 ai sensi del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e della deliberazione del CIPE in data 12 maggio 1988 "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67" contributi e finanziamenti, riferiti all'area di cui all' del presente decreto, per circa 180 miliardi di lire; il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE, in ordine all'assegnazione per interventi urgenti delle risorse finanziarie di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 1988, n. 67, un finanziamento di 63 miliardi di lire per gli interventi descritti nell'annesso II, allegato al presente decreto, destinati all'area in questione; nella citata delibera CIPE sono riservate all'area in questione risorse finanziarie pari a 52 miliardi di lire per interventi urgenti di disinquinamento delle acque e a 21 miliardi di lire per interventi urgenti in difesa dell'approvvigionamento idropotabile, a valere sulle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 67 del 1988, nonché risorse finanziarie pari a 8 miliardi di lire per le attività di pianificazione e controllo a valere sulle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima legge; Considerato che le somme citate, a valere sulle risorse finanziarie di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, rappresentano le prime erogazioni per l'attuazione del piano e vanno considerate a copertura completa dei finanziamenti a carico dello Stato per il 1988 indicati nel presente decreto; Preso atto che: le direttive per la elaborazione del piano di disinquinamento emanate con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri sono state puntualmente seguite dal Ministro dell'ambiente e che i risultati sono oggetto del presente decreto e delle relative tabelle allegate, costituenti parte integranti dello stesso, che individuano, oltre agli obiettivi del risanamento, opere, interventi ed attività la cui realizzazione è necessaria al fine di ricondurre ad equilibrio l'ecosistema in questione; gli interventi previsti e le modalità di realizzazione degli stessi comportano la necessità di un'azione coordinata dello Stato, della regione Lombardia e degli enti locali competenti, da realizzarsi anche attraverso l'attivazione di specifici strumenti operativi, al fine di conseguire gli obiettivi del presente piano nei tempi programmati; Tale coordinamento deve essere: a) sul piano tecnico operativo, al fine di assicurare che ciascun intervento sia effettuato nell'ambito del piano secondo le modalità, i tempi e gli standards tecnici prestabiliti; b) sul piano finanziario, al fine di assicurare che tutte le risorse disponibili o reperibili per l'attuazione del piano siano attivate ed impiegate in una visione unitaria e con la massima efficacia; c) sul piano urbanistico-ambientale, al fine di evitare ritardi ed inadempienze, ovvero effetti indesiderabili sul piano socio-economico; l'art. 7 della legge n. 349/1986, nel mantenere ferme le competenze dello Stato, della regione e degli enti locali nella realizzazione degli interventi, prevede l'intesa tra lo Stato e la regione al fine della predisposizione del piano; l'adozione dell'intesa Stato-regione sul piano organizzativo e funzionale, aperta alla partecipazione degli enti locali responsabili della realizzazione e gestione delle opere previste dal piano, consente di predeterminare con sufficienti margini le misure e le modalità di attuazione del piano; Vista la delibera della giunta della regione Lombardia in data 5 luglio 1988; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988; Decreta: . Approvazione del piano quinquennale di disinquinamento 1. È approvato l'allegato piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, come atto di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici anche economici, la regione Lombardia e gli enti locali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-07-29;363#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo