Art. 1

In vigore dal 10 apr 1988
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, nel testo di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 360; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 13 giugno 1967) e 30 ottobre 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19 novembre 1974), con i quali è stato approvato e modificato il regolamento concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche; Visto l'art. 48, ultimo comma, del regolamento appena richiamato, in base al quale i contratti dell'ente, superiori ad un certo importo, sono soggetti al parere preventivo di un'apposita commissione tecnico-giuridica nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; Considerato che tale disposizione costituisce una positiva, specifica integrazione delle norme recate dal regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; Viste le deliberazioni n. 648 in data 23 luglio 1987 e n. 634 in data 30 luglio 1987, adottate nell'ordine dal consiglio di presidenza e dalla giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche con le quali si propone di elevare gli attuali limiti di operatività della commissione tecnico-giuridica; Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 gennaio 1988; Decreta: . È approvata l'elevazione dei limiti di somma per l'operatività della commissione tecnico-giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche deliberata dagli organi direttivi dello stesso Consiglio come indicato nelle premesse. Restano conseguentemente sottoposti al parere preventivo della predetta commissione i contratti di importo superiore: a L. 500.000.000, quando si tratti di aggiudicazioni per asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso; a L. 250.000.000, nel caso di aggiudicazione a mezzo di trattativa privata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-03-04;110#art-1

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