Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Titolo I
Art. 2
Costituzione del patrimonio bibliografico del CNR
In vigore dal 22 gen 1988
a) La biblioteca centrale del CNR raccoglie e conserva:
1) le pubblicazioni che riguardano la ricerca scientifica e la tecnologia;
2) le pubblicazioni concernenti la storia del pensiero scientifico;
3) le pubblicazioni edite dal CNR o con il suo contributo o comunque sotto il suo patrocinio, ed afferenti a tutti i suoi Comitati nazionali di consulenza;
4) le opere sussidiarie e di consultazione generale.
Le pubblicazioni riguardanti i settori specificati ai punti 1) e 2) e stampate in Italia pervengono al CNR in virtù della legge sul deposito obbligatorio degli stampati.
Le pubblicazioni di cui al punto 3) si raccolgono presso la biblioteca centrale del CNR almeno in due esemplari, uno dei quali destinato alla consultazione, l'altro alla conservazione. Il settore umanistico costituisce un fondo specializzato particolare.
b) Le raccolte specializzate costituite presso gli istituti, centri ed altre iniziative scientifiche del CNR riuniscono opere di consultazione corrente indispensabili per gli studi e le ricerche in corso presso i medesimi e fanno parte integrante del patrimonio bibliografico del CNR.
c) Le pubblicazioni acquistate a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività scientifica del CNR, finalizzate agli scopi specifici per i quali sono state acquistate e localizzate presso istituti o dipartimenti delle Università o di altri enti dove devono essere utilizzate fanno anch'esse parte integrante del patrimonio bibliografico del CNR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-2