Art. 1

Presentazione delle domande

In vigore dal 22 gen 1988
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive; Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416; Visto l'art. 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti; Decreta: . Presentazione delle domande 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - nei successivi articoli indicata "la legge" senza ulteriori specificazioni - devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe. 2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi. 3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-15;410#art-1

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