Art. 7
Entrata in vigore
In vigore dal 10 ott 1987
Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 22 luglio 1987
p. Il Presidente: PALADIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1987
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 399
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-07-22;411#art-7