Art. 18

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;472#art-18

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Art. 18 Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo