Art. 2
In vigore dal 9 ago 1946
L'organico del ricostituito comune di Capodrise ed il nuovo organico del comune di Marcianise saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori: rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 11 marzo 1928, n. 601.
Al personale già in servizio presso il comune di Marcianise e che sia inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-26;608#art-2