Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-24;469#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno. — Testo vigente | Portale Normativo