Art. 2
In vigore dal 25 giu 1946
Gli atti privati, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, stipulati ed autenticati anteriormente al 3 agosto 1945, Sono, in via transitoria, soggetti alle tasse di bollo in base alle leggi 8 luglio 1929, n. 1158, e 4 luglio 1941, n. 700, purchè prodotti per la esecuzione della formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono del pari soggetti alle tasse di bollo previste dalle, leggi citate nel comma precedente i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli dipendenti da successioni apertesi anteriormente al 3 agosto 1945.
Il presente decreto ha effetto dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.
Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 174. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-24;417#art-2