Art. 1

In vigore dal 27 set 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista, la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi sono sostituiti dai seguenti: "Art. 75. - Multa proporzionale. Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito: 1) con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 500 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più; 2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in più; 3) con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in più. La multa stabilita nel n. 2 è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco". "Art. 76. - Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio. Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi", "Art. 77. - Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione. Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 1500 a L. 8000. Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 40 a L. 120. Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 100 a L. 200. Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva". "Art. 79. - Pene per la detenzione di meccanismi e utensili. Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, è punito con la multa da L. 600 a L. 10.000". "Art. 88. - Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare. Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600. È punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento". "Art. 89. - Bagnatura dei generi di monopolio. Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi". "Art. 92. - Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto. Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato. Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo". "Art. 93. - Differenza di peso o di quantità della dichiarazione di tabacco. Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella accertata nella visita, è punito, se la differenza oltrepassa il 5 % del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più, se si tratta di tabacco in foglia; e da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato. Chiunque dichiara una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, è punito con la pena della ammenda da L. 500 a L. 4000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato". "Art. 94. - Ommessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori. Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, è punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2000 qualora la quantità importata non sia superiore a un chilogrammo. Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i 30 grammi". "Art. 95. - Trasporto di sale e tabacco in transito. Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena dell'ammenda non può essere inferiore a L. 200. Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato". "Art. 96. - Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita. Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi. Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000". "Art. 99. - Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale. È punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilita; 1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione; 2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio: 3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi; 4) per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21; 5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27". "Art 100. - Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi. È punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite: 1) per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi; 2) per le operazioni di cernita o condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi; 3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco; 4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57". "Art. 101, - Violazione per cui non è stabilita una speciale pena. Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena, ai applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-24;401#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo