Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-19;238#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei presi e delle indennita' per inabilita' temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. — Testo vigente | Portale Normativo