Art. 2

In vigore dal 15 mag 1946
Il diritto al ricovero in ospedale e in case private di cura, convenzionate con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è esteso agli impiegati dell'industria con le stesse modalità, condizioni e limiti stabiliti per gli operai dello stesso settore. Qualora gli impiegati predetti non ritengano di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, hanno diritto al rimborso delle spese per ricovero nei limiti fissati nella tabella annessa al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-19;213#art-2

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Art. 2 Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria. — Testo vigente | Portale Normativo