Art. 1
In vigore dal 28 mag 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto Il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulato in Roma, il 28 febbraio 1946, che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-12;276#art-1