Art. 1

In vigore dal 28 mag 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto Il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulato in Roma, il 28 febbraio 1946, che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-12;276#art-1

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Art. 1 Approvazione dell'Accordo firmato a Roma tra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946 per le modificazioni degli articoli 5 e 6 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato. — Testo vigente | Portale Normativo