Art. 1

In vigore dal 17 mag 1946
UMBERTO DI SAVOIA. PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense; Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è sostituito dal seguente: "Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa e nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di otto membri, dei quali tre designati dai tre Ministri delle forze armate e cinque in rappresentanza dei partigiani. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA: DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CE VOLOTTO - GASPAROTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946 Atti dei Governo, registro n. 9, foglio n. 178. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-05;215#art-1

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Art. 1 Modificazione dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che reca disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. — Testo vigente | Portale Normativo