Art. 1
In vigore dal 17 mag 1946
UMBERTO DI SAVOIA.
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
L'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è sostituito dal seguente:
"Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa e nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di otto membri, dei quali tre designati dai tre Ministri delle forze armate e cinque in rappresentanza dei partigiani.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA:
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO
- BROSIO - DE COURTEN - CE
VOLOTTO - GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti dei Governo, registro n. 9, foglio n. 178. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-05;215#art-1