Art. 2
In vigore dal 26 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di Acquaviva d'Isernia e quello del comune di Forlì del Sannio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, numero 979.
Al personale già in servizio presso il comune di Forlì del Sannio e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-29;194#art-2