Art. 2

In vigore dal 26 apr 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, n. 948. Al personale già in servizio presso il comune di Atella che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-29;191#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino. — Testo vigente | Portale Normativo