Art. 1

In vigore dal 26 apr 1946
PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di Castiglione dei Genovesi, aggregato con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-29;190#art-1

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