Art. 2
In vigore dal 26 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di S. Egidio del Monte Albino e quello del comune di Angri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Angri e di S. Egidio del Monte Albino, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 28 marzo 1929, n. 593.
Al personale già in servizio presso il comune di Angri e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-29;189#art-2