Art. 2

In vigore dal 26 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di Rocca S. Stefano ed il nuovo organico del comune di Bellegra saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 6 settembre 1928, numero 2199. Al personale già in servizio presso il comune di Bellegra che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-29;188#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Rocca S. Stefano (Roma). — Testo vigente | Portale Normativo