Art. 1

In vigore dal 10 lug 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l' del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione è stata autorizzata dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e perciò anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata. La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti è quella del termine dell'annata silvana 1944-45.
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