Art. 11

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-22;391#art-11

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Art. 11 Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi. — Testo vigente | Portale Normativo