Art. 5

In vigore dal 23 mar 1946
Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-16;98#art-5

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