Art. 4
In vigore dal 4 mar 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Massa, Carrara e Montignoso saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 16 dicembre 1938, n. 1860.
Al personale già in servizio presso l'unico comune di Apuania, che sarà inquadrato nei, predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-01;48#art-4