Art. 2
In vigore dal 24 apr 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta e S. Agnello, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 14 aprile 1927, n. 598.
Al personale già in servizio presso il comune di Sorrento che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;182#art-2