Art. 3

In vigore dal 13 apr 1946
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - ROMITA Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946. Atti del Governo registro n. 9, foglio n. 121. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;156#art-3

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