Art. 2

In vigore dal 25 mar 1946
L'organico del ricostituito comune di Bauladu e quello del comune di Milis saranno stabiliti dal [Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quello organicamente assegnato ai comuni di Bauladu e Milis anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 marzo 1928, n. 819. Al personale già in servizio presso il comune di Milis che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;110#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Bauladu (Cagliari). — Testo vigente | Portale Normativo