Art. 2

In vigore dal 25 mar 1946
Gli organici dei ricostituiti Comuni e quello del comune di Tortolì saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 marzo 1928, n. 805. Al personale già in servizio presso il comune di Tortolì e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;109#art-2

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