Art. 2
In vigore dal 25 mar 1946
L'organico del ricostituito comune di S. Giacomo degli Schiavoni e quello del comune di Termoli saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 18 marzo 1928, n. 702.
Al personale già in servizio presso il comune di Termoli che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell' inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;104#art-2