Art. 2

In vigore dal 8 mar 1946
L'organico del ricostituito comune di Turri e quello del comune di Tuili saranno stabiliti dal Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1059. Al personale già in servizio presso il comune di Tuili e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;64#art-2

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