Art. 2
In vigore dal 8 mar 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Montasola, Vacone e quello di Cottanello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 7 febbraio 1928, n. 231.
Al personale già in servizio presso il comune di Cottanello che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell' inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;63#art-2