Art. 2

In vigore dal 8 mar 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Rosora e di Mergo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Rosora e di Mergo anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1515. Al personale già in servizio presso l'unico comune di Rosora Mergo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;61#art-2

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Art. 2 Ricostituzione dei comuni di Rosora e di Mergo (Ancona). — Testo vigente | Portale Normativo