Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;33#art-3

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Art. 3 Nomina di sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al grado di sottotenente. — Testo vigente | Portale Normativo