Art. 1

In vigore dal 10 mar 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariati per l'igiene e la sanità pubblica; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente la soppressione del Ministero dell'alimentazione e d'istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione; Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, concernente l'istituzione della Consulta Nazionale; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Gli Alti Commissari e gli Alti Commissari aggiunti per l'igiene e la sanità pubblica e per l'alimentazione possono assistere, in rappresentanza del Governo, alle sedute e partecipare alle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni della Consulta Nazionale.
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Art. 1 Partecipazione degli Atti Commissari e degli Atti Commissari aggiunti per l'igiene e la sanita' pubblica e per l'alimentazione ai lavori della Consulta Nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo