Art. 1
In vigore dal 10 mar 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariati per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente la soppressione del Ministero dell'alimentazione e d'istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, concernente l'istituzione della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Gli Alti Commissari e gli Alti Commissari aggiunti per l'igiene e la sanità pubblica e per l'alimentazione possono assistere, in rappresentanza del Governo, alle sedute e partecipare alle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni della Consulta Nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;29#art-1