Art. 2
In vigore dal 28 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Ulà, Tirso e quello del comune di Busachi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Busachi e Ulà Tirso, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 maggio 1928, n. 1158.
Al personale già in servizio presso il comune di Busachi e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;41#art-2