Art. 2

In vigore dal 28 feb 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Santa Marina e Ispani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita, la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 1° marzo 1928, n. 409. Al personale in servizio presso il soppresso comune di Capitello che per effetto del presente decreto sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;38#art-2

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Art. 2 Ricostituzione dei comuni di Santa Marina e Ispani (Salerno). — Testo vigente | Portale Normativo