Art. 2
In vigore dal 27 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Albareto e quello del comune di Borgo Val di Taro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181.
Al personale già in servizio presso il comune di Borgo Val di Taro che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori ai quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;34#art-2