Art. 1

In vigore dal 2 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità, a Noi delegata; Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di Talamello, aggregato con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703, al comune di Mercatino Marecchia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Pesaro sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Talamello e Mercatino Marecchia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;120#art-1

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