Art. 1
In vigore dal 4 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità, a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, Aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101,recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza, o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, recante modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riamissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, che stabilisce la cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e il ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Le valutazioni previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, qui dispensati per motivi politici e razziali, sono demandate alla Commissione di avanzamento per merito di guerra prevista dall'art. 13 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
Da GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, Foglio n. 46. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-18;87#art-1