Art. 2
In vigore dal 6 feb 1946
Sono convalidati le confische ed i sequestri di valuta disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale in applicazione delle norme valutarie in vigore da data anteriore alla sua costituzione.
I provvedimenti predetti possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere dichiarati giuridicamente inefficaci d'ufficio o su domanda degli interessati, con, decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie istituita presso il Ministero del tesoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 35. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-04;3#art-2