Art. 2

In vigore dal 8 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Zerfaliu e quello del comune di Solarussa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 luglio 1927, n. 1453. Al personale già in servizio presso il comune di Solarussa, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;875#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Zerfaliu. — Testo vigente | Portale Normativo