Art. 2

In vigore dal 8 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Pau e quello del comune di Ales saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 19 maggio 1927, n. 902. Al personale già in servizio presso il comune di Ales che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;873#art-2

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