Art. 2
In vigore dal 7 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Paceco e quello del comune di Trapani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Paceco e di Trapani anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 agosto 1938, n. 1329.
Al personale già in servizio presso il comune di Trapani e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;866#art-2