Art. 2
In vigore dal 7 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Nurachi e quello del comune di Riola Sardo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 19 agosto 1927, n. 1701 Al personale già in servizio presso il comune di Riola Sardo e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;864#art-2