Art. 8

In vigore dal 23 gen 1946
Entro l'anno accademico 1945-1946 l'Accademia ricostituite le categorie con le elezioni dei soci nazionali, secondo le disposizioni del presente decreto, procederà alle elezioni di nuovi soci nazionali e corrispondenti nonché delle cariche accademiche, secondo le disposizioni dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1929, n. 95.
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