Art. 2

In vigore dal 23 gen 1946
Il numero dei soci nazionali da eleggere sarà tale che in ciascuna categoria risultano coperti non più dei due terzi dei posti assegnati negli organici delle categorie stesse dallo statuto in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-16;801#art-2

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