Art. 1

In vigore dal 25 ott 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790; Visto il R. decreto 12 maggio 1042, n. 974; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . I comuni di Giarre e Riposto, fusi con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il R. decreto 12 maggio 1942, n. 971, col quale venne disposto che il comune di Giarre-Riposto assumesse la denominazione di Ionia, è abrogato. Il Prefetto di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.
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