Art. 1

In vigore dal 25 ott 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . La frazione di San Benedetto dei Marsi del comune di Pescina (Aquila) è eretta in Comune autonomo. Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;651#art-1

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