Art. 1
In vigore dal 25 ott 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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La frazione di San Benedetto dei Marsi del comune di Pescina (Aquila) è eretta in Comune autonomo.
Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;651#art-1